1 Il censimento della popolazione è composto di rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie complementari.
2 Il censimento della popolazione è costituito dall’insieme di tutte le rilevazioni basate sui registri e rilevazioni campionarie effettuate ai sensi della presente legge in un periodo di dieci anni.
3 Il Consiglio federale emana per il censimento della popolazione in generale prescrizioni dettagliate concernenti:
1 Die Volkszählung setzt sich zusammen aus Registererhebungen und ergänzenden Stichprobenerhebungen.
2 Als Volkszählung gilt die Gesamtheit aller Register- und Stichprobenerhebungen nach diesem Gesetz während zehn Jahren.
3 Der Bundesrat erlässt für die Volkszählung im Allgemeinen nähere Vorschriften insbesondere über: