IV. Scioglimento
1. Cause
L’indivaisione si scioglie:
- 1.
- per convenzione o disdetta;
- 2.
- per la decorrenza del termine per il quale era costituita, in quanto non sia continuata per tacito consenso;
- 3.
- in caso di realizzazione della quota pignorata di un partecipante;
- 4.
- in caso di fallimento di uno dei partecipanti;
- 5.
- a richiesta di uno dei partecipanti, per motivi gravi.