2. Legittimazione
a. Prova
1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.
2 La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.
3 La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.
2. Authority
a. Valid proof of authority
1 A disposition in the land register, such as an entry, amendment or deletion, may be made only on the basis of documents establishing the right to make such disposition and its legal basis.
2 Authority to request a disposition is established by proof that the applicant is the person entitled by virtue of the entry in the land register or has been duly vested with a power of attorney by said person.
3 The legal basis for the requested disposition is established by proof that the formal requirements have been observed.