B. Costituzione
I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento
1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.
2 Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.
3 Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l’osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.
B. Establishment
I. In the case of ordinary claims
1 In order to pledge a debt not evidenced in writing or for which only a borrower’s note exists, the pledge agreement must be executed in writing and, where applicable, the borrower’s note transferred.
2 The pledgee and the pledger may inform the debtor of the pledge.
3 In order to pledge other rights, a written pledge agreement must be drawn up and any form required for the transfer must be observed.