B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1 L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
2 Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
3 Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.
B. Establishment and extinction
I. Establishment
1 A mortgage contract is created in a specific rank even if the secured amount is indeterminate or variable, and it retains such rank notwithstanding any fluctuations in the secured amount.
2 The creditor may request that the land registrar provide him or her with an extract concerning the mortgage contract. Such an extract has only evidential status and does not constitute a negotiable instrument.
3 In lieu of such evidence, a certificate of registration may be appended to the mortgage contract deed.