VII. Realizzazione del pegno
1. Modo
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.
2 Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo.
3 Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall’ufficio delle esecuzioni.
VII. Foreclosure
1. Mode
1 In the event of default on the part of the debtor, the creditor has the right to payment out of the proceeds of the sale of the property.
2 Any agreement stipulating that the property subject to the mortgage will become the property of the creditor in the event of default on the part of the debtor is invalid.
3 Where several properties are made subject to a mortgage as security for a single claim, foreclosure proceedings must be brought simultaneously against all such properties, while indivaidual properties are sold only if deemed necessary by the debt enforcement office.