II. Extinction
1. In general
1 A real burden is extinguished on deletion of the entry or on the complete loss of the servient property.
2 In the case of redemption, replacement or other causes of extinction, the burdened owner acquires a right against the beneficiary for the deletion of the entry.
II. Estinzione
1. In genere
1 L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.
2 La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore1 che l’iscrizione sia cancellata.
1 Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».