B. Function of an executor
1 Unless otherwise provided by the testator, the executors have the same rights and duties as an official estate administrator.
2 The executors’ function is to represent the testator’s wishes and, in particular, to administer the estate, settle debts left by the testator, distribute legacies and divaide the estate in accordance with the testator’s instructions or as required by law.
3 Where more than one executor has been appointed, these powers are exercised jointly, unless the testator has provided otherwise.
B. Poteri dell’esecutore
1 Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell’amministratore ufficiale di una successione.
2 Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divaisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge.
3 Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore.