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Art. 334bis1B. Effetti / III. Credito dei figli e degli abiatici / 2. Procedura
Art. 336 B. Indivisione / I. Costituzione / 1. Facoltà

Art. 335 A. Fondazioni di famiglia

A. Fondazioni di famiglia

1 Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.

2 L’erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.

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Art. 334bis1B. Effect / III. Claims of children and grandchildren / 2. Asserting claims
Art. 336 B. Ownership in undivided shares / I. Formation / 1. Authority

Art. 335 A. Family foundations

A. Family foundations

1 A body of assets may be tied to a family by means of a family foundation created under the law of persons or inheritance law in order to meet the costs of raising, endowing or supporting family members or for similar purposes.

2 It is no longer permitted to establish a fee tail.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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