II. Liability
1 The parents are liable to make restitution as if they were authorised agents.
2 The parents must surrender the proceeds of any property alienated in good faith.
3 The parents do not owe compensation for any authorised expenditures on the child or the household.
1 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
II. Responsabilità
1 I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.
2 Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.
3 Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l’economia domestica nei limiti dei loro diritti.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).