VI. Division
1. On death or implementation of a different marital property regime
1 If the community of property regime is dissolved by the death of a spouse or the implementation of a different marital property regime, each party or his or her heirs is entitled to one-half of the common property.
2 A different method of divaision may be agreed by marital agreement.
3 Such agreements must not adversely affect the statutory inheritance entitlements of the spouse’s issue.
VI. Ripartizione
1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni
1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.
2 Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.
3 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.