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Art. 12cbis1
Art. 13a1C. Family law / IV. Paternity actions / 2. New actions

Art. 12d1C. Family law / IIIter. Contesting a declaration of legitimacy

IIIter. Contesting a declaration of legitimacy

The contesting of a declaration of legitimacy made under the previous law is governed by analogy by the provisions of the new laws on the contesting of recognition following the parents' marriage.


1 Inserted by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

Art. 131C. Family law / IV. Paternity actions / 1. Pending actions

IV. Paternity actions

1. Pending actions

1 Actions pending when the new law comes into force are judged in accordance with the new law.

2 The effects until the new law comes into force are determined by the previous law.


1 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

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Art. 12d1C. Diritto di famiglia / IIIter. Contestazione della legittimazione

IIIter. Contestazione della legittimazione

Le disposizioni della legge nuova sulla contestazione del riconoscimento dopo il matrimonio dei genitori si applicano per analogia alla contestazione della legittimazione avvenuta sotto la legge anteriore.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 131C. Diritto di famiglia / IV. Azione di paternità / 1. Azioni pendenti
Art. 13b1C. Diritto di famiglia / IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione

Art. 13a1C. Diritto di famiglia / IV. Azione di paternità / 2. Nuove azioni

2. Nuove azioni

1 Se l’obbligo del padre di fornire prestazioni pecuniarie è stato costituito mediante decisione giudiziale o contratto prima dell’entrata in vigore della legge nuova, il figlio che al momento dell’entrata in vigore della legge nuova non ha ancora compiuto il decimo anno di età può, entro due anni, proporre l’azione di accertamento della filiazione paterna secondo le nuove disposizioni.

2 Se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui, il diritto al mantenimento futuro si estingue.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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