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Art. 9c1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti / b. Privilegio
Art. 9e1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 3. Mantenimento dell’unione dei beni

Art. 9d1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti / c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova

c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova

1 Dopo l’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull’unione dei beni.

2 Prima dell’entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all’altro che il loro regime d’unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.

3 Se il regime dei beni è sciolto in seguito all’accoglimento di un’azione proposta prima dell’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

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