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Art. 908 A. Istituti di prestiti a pegno / II. Durata
Art. 910 B. Prestito a pegno / II. Effetti / 1. Vendita del pegno

Art. 909 B. Prestito a pegno / I. Costituzione

B. Prestito a pegno

I. Costituzione

Il pegno è costituito con la consegna dell’oggetto impegnato all’istituto e col distacco della relativa polizza.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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