A. Pawnbrokers
I. Licensing
1 Any person wishing to operate as a pawnbroker requires a licence from the cantonal government.
2 Cantonal law may provide that such licences are granted only to cantonal or communal bodies and charitable organisations.
3 The cantons may levy fees from pawnbrokers.
A. Istituti di prestiti a pegno
I. Autorizzazione
1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.
2 I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.
3 Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.