A. Pledges
I. Establishment
1. Possession by pledgee
1 Except where otherwise provided by law, chattels may be pledged only by the transfer of possession of the chattel to the pledgee.
2 Any person who in good faith takes a chattel in pledge acquires a general lien over it, provided that third parties do not have rights over the chattel as a result of prior possession, even if the pledger had no authority to alienate it.
3 The general lien is not established as long as the pledger retains exclusive possession of the chattel.
A. Pegno manuale
I. Costituzione
1. Possesso del creditore
1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.
2 Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.
3 Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.