E. Family and ecclesiastical foundations
1 Family and ecclesiastical foundations are not subject to supervision, unless otherwise provided by public law.
1bis They are exempt from the duty to appoint external auditors.1
2 Private law disputes are decided by the courts.
1 Inserted by No I of the FA of 8 Oct. 2004 (Law of Foundations), in force since 1 Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche
1 Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.
1bis Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.1
2 Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).