Index Fichier unique

Art. 824 A. Intent e natira
Art. 826 B. Constituziun e fin / II. Fin / 1. Dretg sin extincziun

Art. 825 B. Constituziun e fin / I. Constituziun

B. Constituziun e fin

I. Constituziun

1 L’ipoteca obtegna in post da pegn determinà en il register funsil, e quai er en cas da pretensiuns d’ina summa variabla u nundeterminada, ed ella mantegna il rang registrà malgrà la variaziun da la pretensiun garantida.

2 Concernent sia ipoteca po il creditur dumandar in extract dal register funsil; quest extract ha dentant mo la qualitad d’in mussament e betg d’ina vaglia.

3 Quest extract po vegnir remplazzà tras la conferma da l’inscripziun en il contract.

Index Fichier unique

Art. 824 A. Scopo e carattere
Art. 826 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 1. Diritto alla cancellazione

Art. 825 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione

B. Costituzione ed estinzione

I. Costituzione

1 L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.

2 Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.

3 Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:34:18
A partir de: http://www.admin.ch/opc/rm/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl