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Art. 8191C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 4. Garanzia per le spese di conservazione
Art. 821 C. Effetti del pegno immobiliare / VIII. Pegno per miglioramenti del suolo / 2. Estinzione del credito e del pegno

Art. 820 C. Effetti del pegno immobiliare / VIII. Pegno per miglioramenti del suolo / 1. Grado

VIII. Pegno per miglioramenti del suolo

1. Grado

1 Quando il valore di un fondo rustico sia aumentato in conseguenza di miglioramenti compiuti col concorso di pubbliche autorità, il proprietario può far iscrivere per l’importo della sua parte di spese, a favore dei suoi creditori, un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto.

2 Se il miglioramento è stato compiuto senza sussidio dello Stato, il proprietario non può far iscrivere questo credito per una somma maggiore dei due terzi della detta spesa.

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Art. 8191C. Effect / VII. Foreclosure / 4. Security for maintenance costs
Art. 821 C. Effect / VIII. Lien in the case of land improvements / 2. Extinction of debt and lien

Art. 820 C. Effect / VIII. Lien in the case of land improvements / 1. Precedence

VIII. Lien in the case of land improvements

1. Precedence

1 If a rural property increases in value due to improvements carried out with the help of the public authorities, the owner may record a lien in the land register as security for his or her share of the costs which takes precedence over all other registered encumbrances on the property.

2 If such land improvement is made without state subsidy, the owner may enter the lien for a maximum of two-thirds of his or her costs.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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