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Art. 814 C. Effect / VI. Rank / 2. Ranking
Art. 816 C. Effect / VII. Foreclosure / 1. Mode

Art. 815 C. Effect / VI. Rank / 3. Vacant ranks

3. Vacant ranks

If a subordinate mortgage right is created and no higher-ranking mortgage exists, or if the debtor has not yet made use of an existing higher-ranking right to create a mortgage, or if a precedent claim is worth less than the amount recorded in the land register, in the event of foreclosure, the proceeds are distributed among the actual mortgage creditors according to their rank and irrespective of vacant ranks.

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Art. 814 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 2. Relazioni tra i posti
Art. 816 C. Effetti del pegno immobiliare / VII. Realizzazione del pegno / 1. Modo

Art. 815 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 3. Posto vacante

3. Posto vacante

Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.


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