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Art. 812 C. Effetti del pegno immobiliare / V. Oneri ulteriori
Art. 814 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 2. Relazioni tra i posti

Art. 813 C. Effetti del pegno immobiliare / VI. Posto del pegno / 1. Effetti

VI. Posto del pegno

1. Effetti

1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall’iscrizione.

2 Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell’iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.

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Art. 812 C. Effect / V. Further encumbrances
Art. 814 C. Effect / VI. Rank / 2. Ranking

Art. 813 C. Effect / VI. Rank / 1. Effect of rank

VI. Rank

1. Effect of rank

1 A mortgage is confined to the rank indicated in the entry.

2 Mortgage rights may be established in a second or any lower rank provided the amount taking precedence is specified in the entry.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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