3. Termin da separaziun tar process da divaorzi pendents
Per process da divaorzi ch’èn pendents tar l’entrada en vigur da la midada dals 19 december 20032 e che ston vegnir giuditgads d’ina instanza chantunala vala il termin da separaziun tenor il dretg nov.
1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 19 da dec. 2003 (termin da separaziun en il dretg da divaorzi), en vigur dapi il 1. da zer. 2004 (AS 2004 2161; BBl 2003 3927 5825).
2 AS 2004 2161
5. Conversione di rendite in corso
1 Se, in un divorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un’indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest’ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a, sempre che il coniuge debitore percepisca una rendita d’invalidità e abbia già raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.
2 Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato.
3 La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita assegnata.
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS 291
4. Previdenza professionale
1 La previdenza professionale in caso di divaorzio è retta dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015.
2 Ai processi di divaorzio pendenti dinanzi a un’autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015 si applica la legge nuova.
3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divaorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).