D. Diritti sulle sorgenti
1 Il diritto ad una sorgente nel fondo altrui grava il fondo su cui nasce la sorgente con una servitù di presa e di condotta dell’acqua sorgiva.
2 Esso è cedibile e passa in eredità, salvo patto contrario.
3 Trattandosi di un diritto per sé stante e permanente, può essere iscritto1 nel registro come fondo.
1 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».
D. Right of access to water sources
1 The right of access to a water source on a parcel of land owned by another encumbers such land with a servitude permitting the drawing and channelling-off of water.
2 Unless otherwise agreed, the right is transferable and heritable.
3 If the right of access to water is distinct and permanent, it may be recorded in the land register as immovable property.