C. Diritto di superficie
I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario1
1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo.
2 Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario.
3 Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto2 nel registro come fondo.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
2 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».
C. Building right
I. Object and entry in the land register1
1 Immovable property may be encumbered with an easement entitling a third party to erect or maintain a construction above or below ground on such land.
2 Unless otherwise agreed, this right is transferable and heritable.
3 If the building right has the character of a distinct and permanent right it may be recorded in the land register as immovable property.
1 Amended by No I of the FA of 19 March 1965, in force since 1 July 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).