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Art. 778 B. Diritto di abitazione / III. Oneri
Art. 779a1C. Diritto di superficie / II. Negozio giuridico

Art. 779 C. Diritto di superficie / I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario

C. Diritto di superficie

I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario1

1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo.

2 Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario.

3 Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto2 nel registro come fondo.


1 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
2 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».

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Art. 778 B. Right of residence / III. Maintenance costs
Art. 779a1C. Building right / II. Legal transaction

Art. 779 C. Building right / I. Object and entry in the land register

C. Building right

I. Object and entry in the land register1

1 Immovable property may be encumbered with an easement entitling a third party to erect or maintain a construction above or below ground on such land.

2 Unless otherwise agreed, this right is transferable and heritable.

3 If the building right has the character of a distinct and permanent right it may be recorded in the land register as immovable property.


1 Amended by No I of the FA of 19 March 1965, in force since 1 July 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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