II. Diritto dell’usuario
1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.
2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
3 Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.
II. Rights of the usufructuary
1 The scope of the right of residence is generally tailored to the personal requirements of the usufructuary.
2 However, unless the right is expressly restricted to the person of the holder, he or she may share the residence with his or her family and household.
3 If the right of residence is limited to part of a building, the holder may use the fittings and installations intended for common use.