C. Commembranza
I. Entrada ed extrada
1 Novs commembers pon entrar da tut temp en l’uniun.
2 L’extrada è admissibla tenor la lescha, sch’ella vegn annunziada 6 mais avant la fin da l’onn chalendar u – sch’igl è previsa ina perioda administrativa – 6 mais avant la fin da quella.
3 La commembranza na po betg vegnir alienada u ertada.
C. Diritti e doveri dei soci
I. Ammissione e dimissione
1 L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
2 Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell’anno della fine di questo.
3 La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.