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Art. 6c1B. Law of persons / III. Legal entities / 2. Accounting and auditors
Art. 7a1C. Family law / Ibis. Divorce / 1. Principle

Art. 6d1B. Law of persons / IV. Protection of the indivaidual against violence, threats or stalking

IV. Protection of the indivaidual against violence, threats or stalking

The new law applies to proceedings that are already pending when the amendment of 14 December 2018 comes into force.


1 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2018 on Improving the Protection given to Victims of Violence, in force since 1 July 2020 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).

Art. 71C. Family law / I. Marriage

C. Family law

I. Marriage

1 The new law applies to marriage as soon as the Federal Act of 26 June 19982 has come into force.

2 Marriages subject to grounds for annulment under the previous law may, once the new law has come into force, only be annulled under the new law. However the period that has lapsed before this date will be taken into account in determining time limits.


1 Inserted by No I 4 of the FA of 26 June 1998, in force since 1 Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2AS 1999 1118; BBl 1996 I 1

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Art. 6c1B. Diritto delle persone / IV. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie 

2. Contabilità e ufficio di revisione

Le disposizioni della modifica del 16 dicembre 20052 concernenti la contabilità e l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.

Art. 6d3

IV. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie 

Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 si applica la legge nuova.


1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).

Art. 71C. Diritto di famiglia / I. Celebrazione del matrimonio
Art. 7b1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 2. Processi di divorzio pendenti

Art. 7a1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 1. Principio

Ibis. Divorzio

1. Principio

1 Il divaorzio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 19982.

2 I divaorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull’esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.

3 La modifica della sentenza di divaorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.


1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2RU 1999 1118; FF 1996 I 1


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