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Art. 695 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / b. Altri diritti di passo
Art. 697 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 8. Opere di cinta

Art. 696 B. Restrizioni / III. Rapporti di vicinato / 7. Diritti di passo / c. Iscrizione nel registro

c. Iscrizione nel registro

1 I diritti di passo stabiliti direttamente dalla legge sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.

2 Devono però essere menzionati nel registro quando abbiano un carattere permanente.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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