6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico
1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.
2 Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.
3 Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi.
6. Ownerless and public objects
1 Ownerless and public objects are subject to the sovereignty of the canton on whose territory they are situated.
2 No rights of private ownership apply to public waters or to land not suitable for cultivation, such as rocks and scree, firn and glaciers, or to springs rising therefrom, unless proof to the contrary is produced.
3 The cantons shall enact the provisions required to govern the appropriation of ownerless land, exploitation and common use of public objects such as roads, town and village squares, waterways and riverbeds.