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Art. 657 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 1. Transferiment
Art. 659 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 3. Furmaziun da nov terren

Art. 658 B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 2. Appropriaziun

2. Appropriaziun

1 In bain immobigliar inscrit en il register funsil po vegnir acquistà tras appropriaziun mo, sch’i resulta dal register funsil ch’el saja senza patrun.

2 L’appropriaziun da terren betg inscrit en il register funsil è suttamessa a las disposiziuns davart las chaussas senza patrun.

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Art. 657 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 1. Trasmissione
Art. 659 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 3. Formazione di nuovi terreni

Art. 658 B. Acquisto della proprietà fondiaria / II. Modi d’acquisto / 2. Occupazione

2. Occupazione

1 L’acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone.

2 L’occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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