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Art. 651a1C. Proprietà collettiva / I. Comproprietà / 10. Scioglimento / c. Animali domestici
Art. 653 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 2. Effetti

Art. 652 C. Proprietà collettiva / II. Proprietà comune / 1. Condizioni

II. Proprietà comune

1. Condizioni

Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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