B. Liability among co-heirs
I. Warranty
1 On completion of the divaision, the co-heirs are mutually liable for the estate property as if they were purchasers and vendors.
2 They must mutually warrant the existence of claims allocated to them in the divaision and, except in the case of securities with a market price, are mutually liable as simple guarantors for the debtor’s solvency in the amount at which such claims were brought into account.
3 Claims under such warranty prescribe one year after the divaision or the subsequent date on which the claims fell due.
B. Responsabilità fra coeredi
I. Garanzia delle quote
1 Compiuta la divaisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divaisione come il venditore e il compratore.
2 Essi sono reciprocamente garanti dell’esistenza dei crediti attribuiti nella divaisione, ed in caso d’insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l’importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato.
3 L’azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divaisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi.