D. Special items
I. Items that belong together, family documents
1 Items which by their nature belong together must not be separated if one of the heirs objects to such separation.
2 Family documents and items of special sentimental value to the family must not be sold if any of the heirs objects.
3 If the heirs cannot reach agreement, the competent authority decides whether to sell such items or to allocate them, against the recipient’s portion or otherwise, giving due regard to local custom and, in the absence of such custom, to the personal circumstances of the heirs.
D. Oggetti particolari
I. Complessi di cose. Scritti di famiglia
1 Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivaisi se uno degli eredi vi si oppone.
2 Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l’accordo di tutti gli eredi.
3 In caso di disaccordo fra i coeredi, l’autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell’uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi.