C. Esecuzione della divaisione
I. Parità di diritto fra gli eredi
1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.
2 Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l’eguale e giusta divaisione della eredità.
3 Ogni erede può chiedere che i debiti dell’eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divaisione.
C. Performing the divaision
I. Equal rights of heirs
1 Except where other provisions apply, all heirs have an equal right to the estate property.
2 They must disclose to each other all circumstances concerning their relationship with the deceased insofar as these pertain to the just and equitable divaision of the estate.
3 Each heir may request that the debts of the deceased be redeemed or secured prior to divaision of the estate.