C. Performing the divaision
I. Equal rights of heirs
1 Except where other provisions apply, all heirs have an equal right to the estate property.
2 They must disclose to each other all circumstances concerning their relationship with the deceased insofar as these pertain to the just and equitable divaision of the estate.
3 Each heir may request that the debts of the deceased be redeemed or secured prior to divaision of the estate.
C. Esecuzione della divaisione
I. Parità di diritto fra gli eredi
1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.
2 Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l’eguale e giusta divaisione della eredità.
3 Ogni erede può chiedere che i debiti dell’eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divaisione.