A. Effetto della devoluzione dell’eredità
I. Comunione ereditaria
1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità fino alla divaisione.
2 I coeredi divaentano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.
3 A richiesta di un coerede l’autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divaisione.
A. Effect of succession
I. Community of heirs
1 Where several heirs inherit the estate, on succession and until such time as it is divaided they form a community in respect of all rights and obligations of the estate.
2 They become joint owners of the property belonging to the estate and have joint power of disposal over the rights of the estate, subject to contractual or statutory powers of representation and administration.
3 At the request of one co-heir, the competent authority may appoint a representative of the community of heirs until the estate is divaided.