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Art. 58 E. Cessazione della personalità / II. Liquidazione
Art. 60 A. Loro costituzione / I. Unioni corporative

Art. 59 F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare

F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare

1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

2 Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.

3 I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.

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Art. 58 E. Dissolution / II. Liquidation
Art. 60 A. Formation / I. Corporate group of persons

Art. 59 F. Reservation of public law and company law

F. Reservation of public law and company law

1 Public and ecclesiastical corporations and institutions are governed by federal and cantonal public law.

2 Associations of persons which pursue a commercial purpose are subject to the provisions on companies and cooperatives.

3 Common land cooperatives and similar bodies remain subject to the provisions of cantonal law.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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