Index Fichier unique

Art. 532 B. Azione di riduzione / III. Ordine della riduzione
Art. 534 A. Trapasso dei beni tra vivi

Art. 533 B. Azione di riduzione / IV. Prescrizione dell’azione

IV. Prescrizione dell’azione

1 L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.

2 Qualora una disposizione anteriore sia divaentata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.

3 Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.

Index Fichier unique

Art. 532 B. Action in abatement / III. Order of abatement
Art. 534 A. Claims in respect of lifetime transfers

Art. 533 B. Action in abatement / IV. Prescription

IV. Prescription

1 A claim in abatement prescribes one year after the date on which the heirs learned of the infringement of their rights and in any event after ten years have elapsed since the succession, in the case of testamentary disposition, or since the testator’s death, in the case of other dispositions.

2 If the declaration of the invalidity of a later disposition revives an earlier one, the prescriptive periods begin on the date on which invalidity was declared.

3 The entitlement to abatement may be invoked as a defence at any time.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:44
A partir de: http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl