IV. Prescription
1 A claim in abatement prescribes one year after the date on which the heirs learned of the infringement of their rights and in any event after ten years have elapsed since the succession, in the case of testamentary disposition, or since the testator’s death, in the case of other dispositions.
2 If the declaration of the invalidity of a later disposition revives an earlier one, the prescriptive periods begin on the date on which invalidity was declared.
3 The entitlement to abatement may be invoked as a defence at any time.
IV. Prescrizione dell’azione
1 L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.
2 Qualora una disposizione anteriore sia divaentata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.
3 Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.