A. Personalità
1 Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
2 Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell’iscrizione.1
3 Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
A. Legal personality
1 Associations of persons organised as corporate bodies and independent bodies with a specific purpose acquire legal personality on being entered in the commercial register.
2 Public law corporations and bodies, and associations that do not have a commercial purpose do not require registration.1
3 Associations of persons and bodies which pursue an immoral or unlawful purpose may not acquire legal personality.
1 Amended by No I 1 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 Revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).