A. Nomina
1 Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell’esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.
3 Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.
A. Appointment of executors
1 In the will, the testator may appoint one or more persons with capacity to act to execute the will.
2 The probate authority shall notify these persons of the appointment ex officio and they must state whether they accept it within 14 days of such notification, silence being deemed tacit acceptance.
3 They are entitled to adequate recompense for their activities.