2. Destruction
1 The testator may revoke his or her will by destroying the deed.
2 If the deed is destroyed by others wilfully or by accident, the will likewise becomes void inasmuch as its content may no longer be ascertained precisely and completely; claims for damages are reserved.
2. Distruzione dell’atto
1 Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.
2 Ove l’atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l’azione di danni.