C. Istituzione d’erede
1 Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa.
2 Si considera come istituzione d’erede ogni disposizione secondo la quale il chiamato debba raccogliere l’intera successione od una frazione di essa.
C. Naming of heirs
1 The testator may name one or more heirs to the entire estate or to a fraction thereof.
2 Any disposition by which a beneficiary should receive all or a specified fraction of the deceased’s estate is deemed to constitute the naming of an heir.