A. In general
1 Within the limits of his or her right to dispose of his or her property, the testator may dispose of it in part or in full by will or by contract of succession.
2 Any property in respect of which no testamentary disposition has been made passes to the statutory heirs.
A. In genere
1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.
2 La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.