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Art. 439 G. Petition to the court
Art. 441 B. Supervisory authority

Art. 440 A. Adult protection authority

A. Adult protection authority

1 The adult protection authority is a specialist authority. It is appointed by the cantons.

2 It has a quorum of three members for taking decisions. The cantons may provide for exceptions for specific matters.

3 It also carries out the tasks of the child protection authority.

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Art. 439 G. Ricorso al giudice
Art. 441 B. Autorità di vigilanza

Art. 440 A. Autorità di protezione degli adulti

A. Autorità di protezione degli adulti

1 L’autorità di protezione degli adulti è un’autorità specializzata. Essa è designata dai Cantoni.

2 L’autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinati casi.

3 L’autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell’autorità di protezione dei minori.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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