2. Procedura
1 Il medico in persona esamina l’interessato e lo sente.
2 La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni:
3 Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l’impugnazione non ha effetto sospensivo.
4 All’interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all’istituto al momento dell’ammissione dell’interessato.
5 Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all’interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.
2. Procedures
1 The doctor shall examine and interview the patient in person.
2 The hospitalisation order shall contain at least the following information:
3 An appeal does not have suspensive effect unless the doctor or the competent court orders otherwise.
4 A copy of the hospitalisation order shall be given to the patient; a further copy shall be given to the institution on the patient's admission.
5 The doctor shall if possible notify a person closely related to the patient in writing on his or her committal and on the rights of appeal.