A. Misure
I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza
1 Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti.
2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3 L’interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute.
4 L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.
A. The measures
I. Hospitalisation for treatment or care
1 A person suffering from a mental disorder or mental disability or serious neglect (the patient) may be committed to an appropriate institution if the required treatment or care cannot be provided otherwise.
2 The burden that the patient places on family members and third parties and their protection must be taken into account.
3 The patient shall be discharged as soon as the requirements for hospitalisation no longer are fulfilled.
4 The patient or a closely related person may request his or her discharge at any time. A decision must be made on the request immediately.