4. Norme per la divaisione
1 La divaisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento.
2 La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente.
4. Division
1 Division of the collectively owned property or settlement of a withdrawing co-owner’s share is based on the condition of the property when the grounds for dissolution arose.
2 Its implementation may not be requested at an inopportune time.