VI. Procedure
1. General
1 The provisions on the procedure before the adult protection authority apply mutatis mutandis.
2 In appropriate cases, the child protection authority may request the parents to attempt mediation.
3 If the child protection authority appoints a deputy, it shall state the tasks of the deputy and any restrictions on parental responsibility in the decision.
1 Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
VI. Procedura
1. In genere
1 Le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
2 Nei casi idonei l’autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
3 Se istituisce una curatela, l’autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell’autorità parentale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).