II. Deciding on the place of residence
1 Parental responsibility includes the right to decide on the child's place of residence.
2 If parents exercise joint parental responsibility and if one parent wishes to change the child's place of residence, this requires the consent of the other parent or a decision of the court or the child protection authority if:
3 If one parent has sole parental responsibility and if he or she wishes to change the child's place of residence, he must inform the other parent of this in good time.
4 A parent who wishes to change his or her own domicile has the same duty to provide information.
5 If required, the parents shall agree to modify the rules on parental responsibility, residence, contact and the child maintenance contribution in such a way as to safeguard the child's best interests. If they are unable to agree, the court or the child protection authority decides.
1 Inserted by No I of the FA of 21 June 2013 (Parental Responsibility), in force since 1 July 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
II. Determinazione del luogo di dimora
1 L’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
2 Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora:
3 Il genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.
4 Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.
5 Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).